mercoledì 3 giugno 2020

In attesa della “sentenza” in merito all’accesso a Ieranto

Dopo la smentita/conferma del Sindaco di Massa Lubrense (smentita del titolo di Agorà, conferma del fatto che “per taluni sentieri potrebbe essere previsto un ticket di ingresso per i turisti e/o non residenti …”) e la precisazione dell’Ass. al Turismo che chiarisce che ci si riferisce anche alle spiagge libere (vero e opportuno oggetto delle limitazioni) dichiarando “strategia di fruibilità in sicurezza dei sentieri di Ieranto e Crapolla e conseguentemente delle spiagge libere che li caratterizzano”, mi è sembrato il caso di esternare alcune considerazioni in base a quanto mi è dato di intendere per il campo legale e quanto so per quello di interesse strettamente escursionistico. Apprezzerò chi vorrà correggere, precisare o integrare quanto segue.
Dal post Spiagge libere e spiagge private … ho estrapolato il paragrafo relativo al demanio marittimo (link all’articolo integrale). 

Secondo quanto stabilito dall'art. 882 del codice civile, il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo dello Stato: sono, cioè, beni di proprietà dello Stato (o delle Regioni, delle Province, dei Comuni), inalienabili, inespropriabili e destinati a servire bisogni della collettività. E se è vero che lo Stato può affidare le spiagge in concessione a privati, i poteri dei concessionari incontrano però il limite invalicabile della libera fruibilità da parte dei cittadini della battigia.
Lo stabilisce l'art. 1, comma 251, della legge 296/2006, che fa obbligo ai titolari delle concessioni "di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione"; e lo ha ribadito più recentemente la legge 217/2011, dove - alla lettera d) dell'art. 11, II comma - si legge che: "fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione".
Pur non essendo certo un giurista, penso che da ciò sia lecito dedurre che se per la battigia esiste il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione anche in presenza di area in concessione a monte, a maggior ragione non ci dovrebbero essere impedimenti (e tantomeno pagamenti) per raggiungere un’area demaniale quale è la spiaggia di Ieranto (catastalmente foglio 18, Part. 193).

Ma c’è di più.
Dallo stesso foglio catastale chiunque può rendersi conto che il “sentiero” altro non è che la strada comunale da Ieranto a Nerano, censita al n.71 dell’elenco del 1911, quindi di categoria pari a qualunque altra strada comunale. Sarebbe mai immaginabile imporre un pedaggio per passeggiare lungo Corso Sant’Agata, dove certamente c’è un affollamento molto maggiore che lungo il “sentiero” per Ieranto?

E non finisce qui.
La suddetta strada non raggiunge la spiaggia! Infatti, appena terminati gli uliveti sulla destra (per chi scende), c’è il bivio FAI/spiaggia. Via Ieranto è quella che piega a sinistra, portando all’ingresso dell’Area FAI e, proseguendo a valle della torre di Mont’Alto, a Penna (il terzo dei 3 Pizzi) dove termina; a destra c’è la malandata cosiddetta scala dei minatori. La strada, quindi, dall’ingresso FAI in poi si mantiene a una quota di circa 90m s.l.m. ed ad una distanza di oltre 300m in linea d’aria dalla spiaggia. Se si vogliono controllare gli eccessivi affollamenti di bagnanti, perché penalizzare gli escursionisti che vogliono semplicemente andare a Penna, a Mont’Alto o visitare l’Area FAI senza essere assolutamente interessati alla balneazione?
Inoltre, anche se la spiaggia potesse accogliere (rispettando la distanza di sicurezza Covid) max 100 persone (forse ho esagerato), mantenendo una distanza molto superiore (4 metri) lungo via Ieranto (2km circa) si potrebbero incolonnare ben 500 escursionisti nell’assoluto rispetto delle disposizioni Covid.
Potrei aggiungere che eventuali limitazioni danneggerebbero ingiustamente e inopinatamente il FAI e i suoi visitatori, chi volesse andare a via Fellarino (traversa di via Ieranto) e proseguire per le Grotte dei Crapari e San Costanzo, i tanti che amano passeggiare lungo il primo chilometro quasi pianeggiante di via Ieranto.

A mio parere, gli opportuni controlli per limitare il sovraffollamento della spiaggia si dovrebbero realizzare nelle immediate vicinanze della stessa, eventualmente e per facilità, facendo giungere i controllori via mare. Non si dovrebbe assolutamente limitare il transito a monte ed in particolare lungo via Ieranto (strada comunale).

Mi riservo di affrontare simile analisi per Crapolla ed eventualmente per Punta Campanella, se sarà necessario.

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